diritto e comunicazione

    materiali e strumenti di studio per gli studenti del corso di Istituzioni di diritto pubblico

      Corso di laurea in Scienza della Comunicazione plurilingue - Facoltà di Scienze della formazione

        Libera Università di Bolzano - Sede di Bressanone

  docente  Giuseppe G. De Cesare

 

TRIBUNALE DEI MINISTRI
  • Costituzione della Repubblica


Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. (*)

NOTE:

(*) L'articolo è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Il testo originario era il seguente:

«Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.»

 
 

NOTA:

Il Tribunale dei ministri è competente per i reati cosiddetti “ministeriali”.

È istituito presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello competente per territorio a giudicare dell’illecito contestato.

È composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o una qualifica superiore.

Ad estrarre a sorte dovrebbe essere il presidente del tribunale e , teoricamente, potrebbe essere sorteggiato anche il Pm titolare dell’azione.

Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate (o in caso di parità, da quello più anziano). Il collegio si rinnova ogni due anni e anche se scaduto viene prorogato per definire i procedimenti in corso.

Procedimento


Il Tribunale dei ministri compie le indagini preliminari e sente il pm titolare del procedimento, che può chiedere di fare ulteriori indagini. Se non decide di archiviare il caso, è tenuto a trasmettere gli atti (con relazione motivata) al procuratore della Repubblica, che a sua volta chiede alla Camera l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’indagato. Il decreto con cui dispone l’archiviazione non è impugnabile