Gazzetta
Ufficiale N. 86 del 11 Aprile 2008
MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 24 gennaio 2008
Definizione
degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni
che esercitano l'impresa sociale presso il registro delle imprese, e
delle relative procedure, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
IL
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
ed
IL
MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
Vista
la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente
la disciplina dell'impresa sociale;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la
disciplina dell'impresa sociale;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 5, del citato decreto legislativo
n. 155 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro delle
attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
siano definiti gli atti che devono essere depositati presso il registro
delle imprese da parte dell'organizzazione che esercita l'impresa
sociale e le procedure connesse;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta
legge n. 580 del 1993;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, concernente la legge di
semplificazione per l'anno 1999, ed, in particolare, l'art. 31 sugli
strumenti di informazione informatica;
Decretano:
Art.
1.
Ambito
di applicazione
1.
Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n.
155, sono definite le procedure per il deposito degli atti presso il
registro delle imprese da parte delle organizzazioni che esercitano
l'impresa sociale e per l'accesso a tali atti da parte del Ministero
della solidarietà sociale e dell'Agenzia per le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale.
Art.
2.
Atti
e documenti da depositare
1.
Le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, per l'iscrizione in
apposita sezione, depositano per via telematica o su supporto
informatico, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione e' stabilita la sede legale, i seguenti atti e documenti:
a) l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva
modificazione;
b) un documento che rappresenti adeguatamente la situazione
patrimoniale ed economica dell'impresa;
c) il bilancio sociale, di cui all'art. 10, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 155 del 2006, redatto secondo le linee guida
emanate con apposito decreto del Ministro della solidarietà sociale,
sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale;
d) per i gruppi di imprese sociali, i documenti in forma
consolidata, di cui alle lettere b) e c), oltre all'accordo di
partecipazione e ogni sua modificazione;
e) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.
I documenti di cui alle lettere b) e d) dovranno essere redatti secondo
gli schemi di bilancio di esercizio che l'Agenzia per le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale predispone e rende pubblici entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del presente decreto.
2. Per l'attribuzione dei codici di attività economiche alle
imprese sociali viene utilizzata la classificazione ICNPO (International
Classification of Non Profit Organizations) elaborata dalle Nazioni
Unite nel 2003, raccordata con la classificazione NACE-Ateco.
3. Il deposito viene effettuato entro trenta giorni dal
verificarsi dell'evento, fatti salvi gli altri obblighi di legge per la
definizione dei tempi di redazione e deposito, utilizzando i modelli
approvati dal Ministero dello sviluppo economico per la presentazione
delle domande all'ufficio del registro delle imprese.
4. In caso di operazioni di trasformazione, fusione, scissione e
cessione di azienda, sono depositati, oltre ai documenti previsti dalla
normativa civilistica, i documenti previsti dal decreto del Ministro
della solidarietà sociale di cui all'art. 13, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 155 del 2006, nel termine di trenta giorni dalla
delibera di trasformazione, fusione e scissione o dall'avvenuta
cessione.
5. Il Ministero della solidarietà sociale e l'Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale accedono in via
telematica alle informazioni e agli atti depositati.
Art.
3.
Controlli
dell'ufficio del registro delle imprese
1.
L'ufficio del registro delle imprese che riceve la domanda di deposito
presentata dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale ne
verifica la completezza formale prima di procedere all'iscrizione nella
apposita sezione.
2. L'ufficio del registro delle imprese, nel caso in cui ne
ravvisi la necessità, può invitare l'organizzazione che esercita
l'impresa sociale a completare, modificare o integrare la domanda entro
un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato,
rifiuta il deposito dell'atto nella sezione delle imprese sociali.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma,
24 gennaio 2008
Il
Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il
Ministro della solidarietà sociale
Ferrero
Registrato
alla Corte dei conti il 4 marzo 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive,
registro n. 1, foglio n. 200
Gazzetta
Ufficiale N. 86 del 11 Aprile 2008
MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 24 gennaio 2008
Definizione
dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale
del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2006,
n. 155.
IL
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
ed
IL
MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
Vista
la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente
la disciplina dell'impresa sociale;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la
disciplina dell'impresa sociale;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 155 del 2006, il quale prevede che con decreto del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della solidarietà
sociale sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il
computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi
dell'impresa;
Decretano:
Art.
1.
Definizione
di ricavi
1.
Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155,
si intendono per ricavi dell'organizzazione che esercita l'impresa
sociale:
a) tutti i proventi che concorrono positivamente alla
realizzazione del risultato gestionale nell'esercizio contabile di
riferimento, se nella propria ordinaria gestione - compatibilmente con i
vincoli di legge - l'organizzazione che esercita l'impresa sociale
adotta principi di contabilità per competenza;
b) tutte le entrate temporalmente riferibili all'anno di
riferimento, se nella propria ordinaria gestione - compatibilmente con i
vincoli di legge - l'organizzazione che esercita l'impresa sociale
adotta principi di contabilità per cassa.
Art. 2.
Attività
di utilità sociale
1.
Ai fini del computo della soglia minima del 70 per cento nel rapporto
tra ricavi prodotti da attività di utilità sociale e ricavi
complessivi dell'organizzazione, di cui all'art. 2, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 155 del 2006, sono considerati al numeratore del
suddetto rapporto, per ogni anno di esercizio dell'organizzazione che
esercita l'impresa sociale, soltanto i ricavi, come definiti dall'art.
1, direttamente generati dalle attività di utilità sociale come
definite dall'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 155 del
2006.
2. Non vengono, in ogni caso, considerati nel computo del
rapporto di cui al precedente comma 1 - ne' per quanto concerne il
numeratore, ne' il denominatore - i ricavi relativi a:
a) proventi da rendite finanziarie o immobiliari;
b) plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;
c) sopravvenienze attive;
d) contratti o convenzioni con società ed enti controllati
dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale o controllanti la
medesima.
3. Nell'ipotesi di ricavi provenienti da una commistione di
diverse attività, o comunque non chiaramente attribuibili ad un
determinato settore di attività, l'attribuzione degli importi viene
effettuata in base al numero di addetti impiegati per ciascuna attività.
Art.
3.
Pubblicità
e violazioni
1.
Ai fini dell'osservanza di quanto stabilito dal presente decreto, le
organizzazioni che esercitano l'impresa sociale pubblicano le
informazioni riferite all'art. 2, commi 1, 2 e 3, del citato decreto
legislativo n. 155 del 2006, unitamente ai dati annuali di bilancio e li
evidenziano anche all'interno del bilancio sociale, di cui all'art. 10,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006.
2. In caso di mancato rispetto del limite minimo del 70 per
cento, l'organizzazione che esercita l'impresa sociale effettua apposita
segnalazione al Ministero della solidarietà sociale e agli uffici del
registrodelle imprese nei termini di trenta giorni dalla data di
approvazione del bilancio da parte degli organi societari.
Il
presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 24 gennaio 2008
Il
Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il
Ministro della solidarietà sociale
Ferrero
Registrato
alla Corte dei conti il 4 marzo 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive,
registro n. 1, foglio n. 201
Gazzetta
Ufficiale N. 86 del 11 Aprile 2008
MINISTERO
DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE - DECRETO 24 gennaio 2008
Adozione
delle linee guida per le operazioni di trasformazione, fusione,
scissione e cessione d'azienda, poste in essere da organizzazioni che
esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del
decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 .
IL
MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
Vista
la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente
la disciplina dell'impresa sociale;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la
disciplina dell'impresa sociale;
Visto, in particolare, l'art. 13, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 155 del 2006, il quale prevede che le operazioni di
trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda, poste in essere
da organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, debbano essere
realizzate in conformità a linee guida adottate con decreto del
Ministro della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla definizione delle predette
linee guida;
Sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale;
Decreta:
Art.
1.
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 24
marzo 2006, n. 155, sono adottate le linee guida di cui all'allegato n.
1, che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma,
24 gennaio 2008
Il Ministro: Ferrero
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 320
Allegato
1
LINEE
GUIDA CONCERNENTI LE MODALITA' CUI DEVONO ATTENERSI LE ORGANIZZAZIONI
CHE ESERCITANO L'IMPRESA SOCIALE NEL PORRE IN ESSERE LE OPERAZIONI DI
TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E CESSIONE DI AZIENDA.
1.
Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alle operazioni
straordinarie.
1.1.
Gli organi di amministrazione dell'organizzazione che esercita l'impresa
sociale sono tenuti a notificare, con atto scritto di data certa, al
Ministero della solidarietà sociale l'intenzione di procedere ad una
delle operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di
azienda, allegando la documentazione, indicata ai punti 3 e 4,
necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida.
1.2. Il Ministero della solidarietà sociale, ricevuta la
documentazione necessaria, procede all'istruttoria ed, entro trenta
giorni, ne trasmette gli esiti all'Agenzia per le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale.
1.3. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative, entro trenta
giorni, rilascia al Ministero della solidarietà sociale un parere
avente valore consultivo.
1.4. L'autorizzazione del Ministero della solidarietà sociale,
sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione
della notificazione.
2.
Rinvio alla disciplina civilistica per le operazioni di trasformazione,
fusione e scissione.
2.1.
Alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione si applicano, a
seconda del caso di specie, le disposizioni di cui agli articoli da 2498
a 2506-quater del codice civile.
2.2. Nell'applicare la normativa civilistica si ha riguardo alla
particolare natura dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.
Nei casi di operazioni straordinarie poste in essere da soggetti per i
quali la normativa civilistica richieda la predisposizione di
particolari documenti con contenuto informativo obbligatorio, e'
necessario adattare le informazioni richieste alla particolare natura
dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.
3.
Trasformazione, fusione e scissione.
3.1.
Nel caso di trasformazione, fusione e scissione, gli amministratori
dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale che pone in essere
l'operazione straordinaria devono notificare al Ministero della
solidarietà sociale, almeno novanta giorni prima della data di
convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sull'operazione
straordinaria, con atto scritto di data certa, l'intenzione di procedere
all'operazione, allegando la seguente documentazione:
a) una situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti
nelle operazioni, riferita:
1) nel caso di trasformazione, ad una data non anteriore di
oltre 120 giorni rispetto alla data in cui viene convocata l'assemblea
straordinaria chiamata a deliberare sulla trasformazione;
2) nel caso di fusione o scissione, ad una data non
anteriore di oltre 120 giorni rispetto al giorno in cui il progetto di
fusione o di scissione viene depositato nelle sedi delle società
coinvolte nell'operazione.
La situazione patrimoniale deve essere redatta secondo gli schemi che
l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
predispone e rende pubblici entro 90 giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto
e deve essere costituita dallo stato patrimoniale, dal rendiconto
gestionale e dalla nota integrativa. In tale situazione patrimoniale
devono essere poste in evidenza le attività e le passività relative
all'attività economica svolta ai fini di utilità sociale, vale a dire
le attività e le passività relative all'attività principale che
caratterizza l'ente impresa sociale.
Qualora la delibera di trasformazione avvenga entro sei mesi dalla data
di chiusura dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, la situazione
patrimoniale di cui alla lettera a) può essere sostituita dal bilancio
medesimo.
Nei casi di fusione o scissione, la situazione patrimoniale di cui alla
lettera a) può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio se
questo e' stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito
del progetto di fusione o di scissione nelle sedi delle società
coinvolte nell'operazione.
In questi ultimi due casi, gli amministratori dovranno fornire un
supplemento di informativa di modo da evidenziare le attività e le
passività relative all'attività economica svolta ai fini di utilità
sociale;
b) una relazione degli amministratori nella quale indicare:
1) le ragioni che inducono ad effettuare l'operazione
straordinaria;
2) la prevedibile evoluzione dell'attività dell'ente
successivamente al compimento dell'operazione;
3) i miglioramenti previsti in termini di impatto sul
tessuto sociale di riferimento;
4) le modalità attraverso le quali il soggetto risultante
dall'operazione garantirà il rispetto del requisito dell'assenza
dello scopo di lucro.
Nel caso in cui gli amministratori debbano predisporre la relazione ex
art. 2500-sexies del codice civile, e' possibile inserire in un unico
documento le informazioni elencate alla lettera b) e quelle previste
dall'art. 2500-sexies.
Nel caso in cui gli amministratori debbano predisporre la relazione ex
art. 2501-quinquies del codice civile, e' possibile inserire in un unico
documento le informazioni elencate alla lettera b) e quelle previste
dall'art. 2501-quinquies.
4.
Cessione d'azienda.
4.1.
Nel caso di cessione di azienda, gli amministratori dell'organizzazione
che esercita l'impresa sociale cedente devono notificare al Ministero
della solidarietà sociale, con le modalità di cui al punto 3,
l'intenzione di procedere all'operazione, allegando la seguente
documentazione:
a) una situazione patrimoniale dell'ente, redatta con le
modalità di cui al punto 3, lettera a), riferita ad una data non
anteriore di oltre 120 giorni rispetto alla data in cui avviene la
cessione;
b) una relazione degli amministratori nella quale indicare,
oltre alle informazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 della lettera b) del
punto 3:
1) le modalità con le quali l'acquirente intende rispettare il
requisito del perseguimento delle finalità di interesse generale;
2) i criteri di valutazione dell'azienda e le modalità di
determinazione del prezzo.
Gazzetta
Ufficiale N. 86 del 11 Aprile 2008
MINISTERO
DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE - DECRETO 24 gennaio 2008
Adozione
delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte
dell'organizzazione che esercitano l'impresa sociale, ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n.
155.
IL
MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
Vista
la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente
la disciplina dell'impresa sociale;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la
disciplina dell'impresa sociale;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 155 del 2006, il quale prevede che con decreto del
Ministro della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sono adottate le linee
guida per la redazione del bilancio sociale da parte dell'organizzazione
che esercita l'impresa sociale;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla definizione delle predette
linee guida;
Sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale;
Decreta:
Art.
1.
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006,
n. 155, sono adottate le linee guida di cui all'allegato n. 1, che forma
parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma,
24 gennaio 2008
Il
Ministro: Ferrero
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 321
Allegato
1
LINEE
GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI
CHE ESERCITANO L'IMPRESA SOCIALE.
1.
Redazione del bilancio sociale.
1.1. Le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale sono
tenute a redigere annualmente un bilancio sociale delle attività svolte.
1.2. Il bilancio sociale deve contenere, suddivise nelle
sottospecificate sezioni, almeno le seguenti informazioni:
1.2.1 Introduzione: metodologia adottata per la
redazione del bilancio sociale.
1.2.2 Sezione A: Informazioni generali sull'ente e
sugli amministratori.
a) nome dell'ente;
b) indirizzo sede legale;
c) altre sedi secondarie;
d) nominativi degli amministratori,
data di prima nomina e periodo per il quale rimangono in carica;
e) nominativi dei soggetti che
ricoprono cariche istituzionali;
f) settore nel quale l'ente produce o
scambia beni e servizi di utilità sociale, con indicazione dei beni e
servizi prodotti o scambiati.
1.2.3 Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione
dell'ente.
a) informazioni sull'oggetto sociale
come previsto nello statuto;
b) forma giuridica adottata
dall'ente, con evidenza delle eventuali trasformazioni avvenute nel tempo;
c) previsioni statutarie relative
all'amministrazione e al controllo dell'ente;
d) modalità seguite per la nomina
degli amministratori;
e) particolari deleghe conferite agli
amministratori;
f) per gli enti di tipo associativo
informazioni sui soci dell'ente con indicazione del numero dei soci
iscritti, con distinzione tra persone fisiche e giuridiche, dei soci
dimessi o esclusi dall'ente;
g) relazione sintetica della vita
associativa, con l'indicazione del numero di assemblee svoltesi nell'anno,
del numero di soci partecipanti all'assemblea annuale per l'approvazione
del
bilancio e dei temi sui quali i soci sono stati coinvolti;
h) mappa dei diversi portatori di
interessi con indicazione del tipo di relazione che lega l'impresa sociale
alle singole categorie;
i) compensi, a qualunque titolo
corrisposti, ad amministratori e a persone che ricoprono cariche
istituzionali elettive o non nell'impresa sociale;
l) compensi, a qualunque titolo
corrisposti, a soggetti eventualmente incaricati del controllo contabile;
m) indicazione del valore massimo e
del valore minimo delle retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti
dell'ente con distinta evidenza di valore della retribuzione e numerosità
per le diverse
tipologie di contratto di lavoro;
n) compensi corrisposti per
prestazioni di lavoro non regolate da contratto di lavoro dipendente, con
distinta evidenza di valore della retribuzione e tipologia di contratto;
o) numero di donne sul totale dei
lavoratori, con dettaglio per ciascuna tipologia di contratto di lavoro;
p) imprese, imprese sociali, altri
enti senza scopo di lucro in cui l'impresa sociale abbia partecipazioni, a
qualunque titolo e di qualunque entità, con indicazione dell'attività
svolta dagli
enti partecipati e dell'entità della partecipazione. Nel caso di gruppi
di imprese sociali, tenuti a redigere e depositare i documenti contabili
ed il bilancio sociale in forma consolidata, indicazione
delle sinergie di gruppo che hanno consentito una migliore realizzazione
delle finalità di utilità sociale e dei criteri di consolidamento;
q) imprese, imprese sociali, altri
enti senza scopo di lucro che abbiano nell'impresa sociale partecipazioni,
a qualunque titolo e di qualunque entità, con indicazione dell'attività
svolta dagli
enti partecipanti e dell'entità della partecipazione. Analogamente a
quanto previsto al punto p), per il caso di gruppi di imprese sociali,
indicazione delle sinergie di gruppo che hanno consentito
una migliore realizzazione delle finalità di utilità sociale e dei
criteri di consolidamento;
r) principali reti e collaborazioni
attive con enti pubblici, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro
ed altre imprese commerciali, specificando la natura del rapporto e delle
intese;
s) totale dei volontari attivi
nell'organizzazione nell'ultimo anno e tipo di impiego presso
l'organizzazione, con indicazione del numero di coloro che sono entrati e
usciti nel suddetto periodo;
t) numero e tipologie dei
beneficiari, diretti e indiretti, delle attività svolte;
u) valutazione degli amministratori
circa i rischi di tipo economico-finanziario cui l'ente e' potenzialmente
esposto e dei fattori generali che possono compromettere il raggiungimento
dei fini istituzionali e descrizione delle procedure poste in essere per
prevenire tali rischi.
1.2.4 Sezione C: Obiettivi e attività.
a) finalità principali dell'ente, in coerenza con quanto previsto
nell'atto costitutivo o statuto e con specifico riferimento agli obiettivi
di gestione dell'ultimo anno;
b) riassunto delle principali attività che l'ente pone in essere
in relazione all'oggetto sociale con specifica descrizione dei principali
progetti attuati nel corso dell'anno;
c) analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli
obiettivi, distinguendo tra quei fattori che sono sotto il controllo
dell'ente e quelli che non lo sono;
d) valutazione - utilizzando specifici indicatori qualitativi e
quantitativi - dei risultati conseguiti ed in particolare dell'impatto sul
tessuto sociale di riferimento, dei principali interventi realizzati o
conclusi nell'anno, con evidenza di eventuali scostamenti dalle
previsioni;
e) forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle
attività;
f) descrizione delle attività di raccolta fondi svolta nel corso
dell'anno;
g) indicazione delle strategie di mediolungo termine e sintesi dei
piani futuri.
1.2.5 Sezione D: Esame situazione finanziaria.
a) analisi delle entrate e dei proventi con indicazione del
rispetto del requisito di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo
24 marzo 2006, n. 155;
b) analisi delle uscite e degli oneri;
c) indicazione di come le spese sostenute hanno supportato gli
obiettivi chiave dell'ente;
d) analisi dei fondi, distinguendo tra fondi disponibili, fondi
vincolati e fondi di dotazione;
e) costi relativi all'attività di raccolta fondi, entrate
conseguite e percentuale di tali entrate utilizzata per coprire i costi
dell'attività di raccolta fondi;
f) analisi degli investimenti effettuati, delle modalità di
finanziamento ed indicazione di come questi investimenti sono funzionali
al conseguimento degli obiettivi dell'ente.
1.2.6 Sezione E: Altre informazioni opzionali.
1.3. Quando ciò sia consentito dalla natura delle
attività svolte e dalla tipologia dei beneficiari diretti e indiretti
delle stesse, alla valutazione di cui al punto 1.2.4, lettera d), deve
procedersi secondo modalità partecipate, che prevedano l'esplicito
coinvolgimento dei beneficiari delle attività - diretti e indiretti - di
cui al punto 1.2.3, lettera t).
1.4. In ogni caso, la valutazione di cui al punto
1.2.4, lettera d), deve essere realizzata con il coinvolgimento di tutti
coloro che hanno prestato la propria opera presso l'impresa sociale,
sia a titolo professionale sia a titolo volontario, secondo metodologie
che vanno adattate alla dimensione e alla tipologia dell'impresa stessa.
1.5. Di quanto realizzato ai sensi dei punti 1.3 e 1.4,
ivi incluse le motivazioni che vi hanno condotto, si dà conto nel
bilancio sociale, ai sensi del punto 1.2.1.
2. Pubblicità.
2.1. Il bilancio sociale viene sottoposto all'approvazione
dei competenti organi sociali congiuntamente al bilancio di esercizio.
2.2. Il bilancio sociale viene depositato per via telematica
presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione.
L'impresa sociale dà ampia pubblicità al bilancio sociale approvato,
attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione, sia cartacei
sia telematici. |