Gazzetta Ufficiale N. 86 del 11 Aprile 2008

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 24 gennaio 2008

Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale presso il registro delle imprese, e delle relative procedure, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

ed

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell'impresa sociale;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano definiti gli atti che devono essere depositati presso il registro delle imprese da parte dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale e le procedure connesse;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge n. 580 del 1993;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, concernente la legge di semplificazione per l'anno 1999, ed, in particolare, l'art. 31 sugli strumenti di informazione informatica;

Decretano:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono definite le procedure per il deposito degli atti presso il registro delle imprese da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale e per l'accesso a tali atti da parte del Ministero della solidarietà sociale e dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 2.

Atti e documenti da depositare

1. Le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, per l'iscrizione in apposita sezione, depositano per via telematica o su supporto informatico, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede legale, i seguenti atti e documenti:
  a) l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
  b) un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa;
  c) il bilancio sociale, di cui all'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, redatto secondo le linee guida emanate con apposito decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  d) per i gruppi di imprese sociali, i documenti in forma consolidata, di cui alle lettere b) e c), oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione;
  e) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.
I documenti di cui alle lettere b) e d) dovranno essere redatti secondo gli schemi di bilancio di esercizio che l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale predispone e rende pubblici entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
  2. Per l'attribuzione dei codici di attività economiche alle imprese sociali viene utilizzata la classificazione ICNPO (International Classification of Non Profit Organizations) elaborata dalle Nazioni Unite nel 2003, raccordata con la classificazione NACE-Ateco.
  3. Il deposito viene effettuato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, fatti salvi gli altri obblighi di legge per la definizione dei tempi di redazione e deposito, utilizzando i modelli approvati dal Ministero dello sviluppo economico per la presentazione delle domande all'ufficio del registro delle imprese.
  4. In caso di operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, sono depositati, oltre ai documenti previsti dalla normativa civilistica, i documenti previsti dal decreto del Ministro della solidarietà sociale di cui all'art. 13, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, nel termine di trenta giorni dalla delibera di trasformazione, fusione e scissione o dall'avvenuta cessione.
  5. Il Ministero della solidarietà sociale e l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale accedono in via telematica alle informazioni e agli atti depositati. 

Art. 3.

Controlli dell'ufficio del registro delle imprese

1. L'ufficio del registro delle imprese che riceve la domanda di deposito presentata dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale ne verifica la completezza formale prima di procedere all'iscrizione nella apposita sezione.
  2. L'ufficio del registro delle imprese, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, può invitare l'organizzazione che esercita l'impresa sociale a completare, modificare o integrare la domanda entro un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta il deposito dell'atto nella sezione delle imprese sociali.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 24 gennaio 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani

Il Ministro della solidarietà sociale
Ferrero

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive,
registro n. 1, foglio n. 200 


Gazzetta Ufficiale N. 86 del 11 Aprile 2008

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 24 gennaio 2008

Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

ed

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell'impresa sociale;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, il quale prevede che con decreto del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della solidarietà sociale sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il
computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa;

Decretano:

Art. 1.

Definizione di ricavi

1. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, si intendono per ricavi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale:
  a) tutti i proventi che concorrono positivamente alla realizzazione del risultato gestionale nell'esercizio contabile di riferimento, se nella propria ordinaria gestione - compatibilmente con i vincoli di legge - l'organizzazione che esercita l'impresa sociale adotta principi di contabilità per competenza;
  b) tutte le entrate temporalmente riferibili all'anno di riferimento, se nella propria ordinaria gestione - compatibilmente con i vincoli di legge - l'organizzazione che esercita l'impresa sociale adotta principi di contabilità per cassa.


Art. 2.

Attività di utilità sociale

1. Ai fini del computo della soglia minima del 70 per cento nel rapporto tra ricavi prodotti da attività di utilità sociale e ricavi complessivi dell'organizzazione, di cui all'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, sono considerati al numeratore del suddetto rapporto, per ogni anno di esercizio dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale, soltanto i ricavi, come definiti dall'art. 1, direttamente generati dalle attività di utilità sociale come definite dall'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006.
  2. Non vengono, in ogni caso, considerati nel computo del rapporto di cui al precedente comma 1 - ne' per quanto concerne il numeratore, ne' il denominatore - i ricavi relativi a:
  a) proventi da rendite finanziarie o immobiliari;
  b) plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;
  c) sopravvenienze attive;
  d) contratti o convenzioni con società ed enti controllati dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale o controllanti la medesima.
  3. Nell'ipotesi di ricavi provenienti da una commistione di diverse attività, o comunque non chiaramente attribuibili ad un determinato settore di attività, l'attribuzione degli importi viene effettuata in base al numero di addetti impiegati per ciascuna attività.

Art. 3.

Pubblicità e violazioni

1. Ai fini dell'osservanza di quanto stabilito dal presente decreto, le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale pubblicano le informazioni riferite all'art. 2, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, unitamente ai dati annuali di bilancio e li evidenziano anche all'interno del bilancio sociale, di cui all'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006.
  2. In caso di mancato rispetto del limite minimo del 70 per cento, l'organizzazione che esercita l'impresa sociale effettua apposita segnalazione al Ministero della solidarietà sociale e agli uffici del registrodelle imprese nei termini di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte degli organi societari.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 24 gennaio 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani

Il Ministro della solidarietà sociale
Ferrero

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive,
registro n. 1, foglio n. 201


Gazzetta Ufficiale N. 86 del 11 Aprile 2008

 

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE - DECRETO 24 gennaio 2008

Adozione delle linee guida per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda, poste in essere da organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 .

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell'impresa sociale;
Visto, in particolare, l'art. 13, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, il quale prevede che le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda, poste in essere da organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, debbano essere realizzate in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla definizione delle predette linee guida;
Sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Decreta:

Art. 1.
  1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono adottate le linee guida di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 24 gennaio 2008
Il Ministro: Ferrero
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 320


Allegato 1

LINEE GUIDA CONCERNENTI LE MODALITA' CUI DEVONO ATTENERSI LE ORGANIZZAZIONI CHE ESERCITANO L'IMPRESA SOCIALE NEL PORRE IN ESSERE LE OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E CESSIONE DI AZIENDA.

1. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alle operazioni straordinarie.

1.1. Gli organi di amministrazione dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale sono tenuti a notificare, con atto scritto di data certa, al Ministero della solidarietà sociale l'intenzione di procedere ad una delle operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, allegando la documentazione, indicata ai punti 3 e 4, necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida.
  1.2. Il Ministero della solidarietà sociale, ricevuta la documentazione necessaria, procede all'istruttoria ed, entro trenta giorni, ne trasmette gli esiti all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
  1.3. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative, entro trenta giorni, rilascia al Ministero della solidarietà sociale un parere avente valore consultivo.
  1.4. L'autorizzazione del Ministero della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

2. Rinvio alla disciplina civilistica per le operazioni di trasformazione, fusione e scissione.

2.1. Alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione si applicano, a seconda del caso di specie, le disposizioni di cui agli articoli da 2498 a 2506-quater del codice civile.
  2.2. Nell'applicare la normativa civilistica si ha riguardo alla particolare natura dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Nei casi di operazioni straordinarie poste in essere da soggetti per i quali la normativa civilistica richieda la predisposizione di particolari documenti con contenuto informativo obbligatorio, e' necessario adattare le informazioni richieste alla particolare natura dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

3. Trasformazione, fusione e scissione.

3.1. Nel caso di trasformazione, fusione e scissione, gli amministratori dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale che pone in essere l'operazione straordinaria devono notificare al Ministero della solidarietà sociale, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sull'operazione straordinaria, con atto scritto di data certa, l'intenzione di procedere all'operazione, allegando la seguente documentazione:
  a) una situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti nelle operazioni, riferita:
   1) nel caso di trasformazione, ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto alla data in cui viene convocata l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulla trasformazione;
   2) nel caso di fusione o scissione, ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al giorno in cui il progetto di fusione o di scissione viene depositato nelle sedi delle società coinvolte nell'operazione.
La situazione patrimoniale deve essere redatta secondo gli schemi che l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale predispone e rende pubblici entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e deve essere costituita dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla nota integrativa. In tale situazione patrimoniale devono essere poste in evidenza le attività e le passività relative all'attività economica svolta ai fini di utilità sociale, vale a dire le attività e le passività relative all'attività principale che caratterizza l'ente impresa sociale. 
Qualora la delibera di trasformazione avvenga entro sei mesi dalla data di chiusura dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, la situazione patrimoniale di cui alla lettera a) può essere sostituita dal bilancio medesimo.
Nei casi di fusione o scissione, la situazione patrimoniale di cui alla lettera a) può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio se questo e' stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione o di scissione nelle sedi delle società coinvolte nell'operazione.
In questi ultimi due casi, gli amministratori dovranno fornire un supplemento di informativa di modo da evidenziare le attività e le passività relative all'attività economica svolta ai fini di utilità sociale;
  b) una relazione degli amministratori nella quale indicare: 
   1) le ragioni che inducono ad effettuare l'operazione straordinaria;
   2) la prevedibile evoluzione dell'attività dell'ente successivamente al compimento dell'operazione;
   3) i miglioramenti previsti in termini di impatto sul tessuto sociale di riferimento;
   4) le modalità attraverso le quali il soggetto risultante dall'operazione garantirà il rispetto del requisito dell'assenza
dello scopo di lucro.
Nel caso in cui gli amministratori debbano predisporre la relazione ex art. 2500-sexies del codice civile, e' possibile inserire in un unico documento le informazioni elencate alla lettera b) e quelle previste dall'art. 2500-sexies.
Nel caso in cui gli amministratori debbano predisporre la relazione ex art. 2501-quinquies del codice civile, e' possibile inserire in un unico documento le informazioni elencate alla lettera b) e quelle previste dall'art. 2501-quinquies.

4. Cessione d'azienda.

4.1. Nel caso di cessione di azienda, gli amministratori dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale cedente devono notificare al Ministero della solidarietà sociale, con le modalità di cui al punto 3, l'intenzione di procedere all'operazione, allegando la seguente documentazione:
   a) una situazione patrimoniale dell'ente, redatta con le modalità di cui al punto 3, lettera a), riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto alla data in cui avviene la cessione;
   b) una relazione degli amministratori nella quale indicare, oltre alle informazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 della lettera b) del punto 3:
  1) le modalità con le quali l'acquirente intende rispettare il requisito del perseguimento delle finalità di interesse generale;
  2) i criteri di valutazione dell'azienda e le modalità di determinazione del prezzo.


Gazzetta Ufficiale N. 86 del 11 Aprile 2008

 

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE - DECRETO 24 gennaio 2008

Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte dell'organizzazione che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell'impresa sociale;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sono adottate le linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla definizione delle predette linee guida;
Sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Decreta:

Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono adottate le linee guida di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 24 gennaio 2008

Il Ministro: Ferrero


Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 321


Allegato 1

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI CHE ESERCITANO L'IMPRESA SOCIALE.

1. Redazione del bilancio sociale.
   1.1. Le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale sono tenute a redigere annualmente un bilancio sociale delle attività svolte.
   1.2. Il bilancio sociale deve contenere, suddivise nelle sottospecificate sezioni, almeno le seguenti informazioni:
    1.2.1 Introduzione: metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale.
    1.2.2 Sezione A: Informazioni generali sull'ente e sugli amministratori.
       a) nome dell'ente;
       b) indirizzo sede legale;
       c) altre sedi secondarie;
       d) nominativi degli amministratori, data di prima nomina e periodo per il quale rimangono in carica;
       e) nominativi dei soggetti che ricoprono cariche istituzionali;
       f) settore nel quale l'ente produce o scambia beni e servizi di utilità sociale, con indicazione dei beni e servizi prodotti o scambiati.
    1.2.3 Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione dell'ente.
       a) informazioni sull'oggetto sociale come previsto nello statuto;
       b) forma giuridica adottata dall'ente, con evidenza delle eventuali trasformazioni avvenute nel tempo;
       c) previsioni statutarie relative all'amministrazione e al controllo dell'ente;
       d) modalità seguite per la nomina degli amministratori;
       e) particolari deleghe conferite agli amministratori;
       f) per gli enti di tipo associativo informazioni sui soci dell'ente con indicazione del numero dei soci iscritti, con distinzione tra persone fisiche e giuridiche, dei soci dimessi o esclusi dall'ente;
       g) relazione sintetica della vita associativa, con l'indicazione del numero di assemblee svoltesi nell'anno, del numero di soci partecipanti all'assemblea annuale per l'approvazione del
bilancio e dei temi sui quali i soci sono stati coinvolti;
       h) mappa dei diversi portatori di interessi con indicazione del tipo di relazione che lega l'impresa sociale alle singole categorie;
       i) compensi, a qualunque titolo corrisposti, ad amministratori e a persone che ricoprono cariche istituzionali elettive o non nell'impresa sociale;
       l) compensi, a qualunque titolo corrisposti, a soggetti eventualmente incaricati del controllo contabile;
       m) indicazione del valore massimo e del valore minimo delle  retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti dell'ente con distinta evidenza di valore della retribuzione e numerosità per le diverse
tipologie di contratto di lavoro;
       n) compensi corrisposti per prestazioni di lavoro non regolate da contratto di lavoro dipendente, con distinta evidenza di valore della retribuzione e tipologia di contratto;
       o) numero di donne sul totale dei lavoratori, con dettaglio per ciascuna tipologia di contratto di lavoro;
       p) imprese, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro in cui l'impresa sociale abbia partecipazioni, a qualunque titolo e di qualunque entità, con indicazione dell'attività svolta dagli
enti partecipati e dell'entità della partecipazione. Nel caso di gruppi di imprese sociali, tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, indicazione
delle sinergie di gruppo che hanno consentito una migliore realizzazione delle finalità di utilità sociale e dei criteri di consolidamento;
       q) imprese, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro che abbiano nell'impresa sociale partecipazioni, a qualunque titolo e di qualunque entità, con indicazione dell'attività svolta dagli
enti partecipanti e dell'entità della partecipazione. Analogamente a quanto previsto al punto p), per il caso di gruppi di imprese sociali, indicazione delle sinergie di gruppo che hanno consentito
una migliore realizzazione delle finalità di utilità sociale e dei criteri di consolidamento;
       r) principali reti e collaborazioni attive con enti pubblici, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro ed altre imprese commerciali, specificando la natura del rapporto e delle intese;
       s) totale dei volontari attivi nell'organizzazione nell'ultimo anno e tipo di impiego presso l'organizzazione, con indicazione del numero di coloro che sono entrati e usciti nel suddetto periodo;
       t) numero e tipologie dei beneficiari, diretti e indiretti, delle attività svolte;
       u) valutazione degli amministratori circa i rischi di tipo economico-finanziario cui l'ente e' potenzialmente esposto e dei fattori generali che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e descrizione delle procedure poste in essere per prevenire tali rischi.
    1.2.4 Sezione C: Obiettivi e attività.
  a) finalità principali dell'ente, in coerenza con quanto previsto nell'atto costitutivo o statuto e con specifico riferimento agli obiettivi di gestione dell'ultimo anno;
  b) riassunto delle principali attività che l'ente pone in essere in relazione all'oggetto sociale con specifica descrizione dei principali progetti attuati nel corso dell'anno;
  c) analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi, distinguendo tra quei fattori che sono sotto il controllo dell'ente e quelli che non lo sono;
  d) valutazione - utilizzando specifici indicatori qualitativi e quantitativi - dei risultati conseguiti ed in particolare dell'impatto sul tessuto sociale di riferimento, dei principali interventi realizzati o conclusi nell'anno, con evidenza di eventuali scostamenti dalle previsioni;
  e) forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle attività;
  f) descrizione delle attività di raccolta fondi svolta nel corso dell'anno;
  g) indicazione delle strategie di mediolungo termine e sintesi dei piani futuri.
    1.2.5 Sezione D: Esame situazione finanziaria.
  a) analisi delle entrate e dei proventi con indicazione del rispetto del requisito di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
  b) analisi delle uscite e degli oneri; 
  c) indicazione di come le spese sostenute hanno supportato gli obiettivi chiave dell'ente;
  d) analisi dei fondi, distinguendo tra fondi disponibili, fondi vincolati e fondi di dotazione;
  e) costi relativi all'attività di raccolta fondi, entrate conseguite e percentuale di tali entrate utilizzata per coprire i costi dell'attività di raccolta fondi;
  f) analisi degli investimenti effettuati, delle modalità di finanziamento ed indicazione di come questi investimenti sono funzionali al conseguimento degli obiettivi dell'ente.
    1.2.6 Sezione E: Altre informazioni opzionali.
    1.3. Quando ciò sia consentito dalla natura delle attività svolte e dalla tipologia dei beneficiari diretti e indiretti delle stesse, alla valutazione di cui al punto 1.2.4, lettera d), deve procedersi secondo modalità partecipate, che prevedano l'esplicito coinvolgimento dei beneficiari delle attività - diretti e indiretti - di cui al punto 1.2.3, lettera t).
    1.4. In ogni caso, la valutazione di cui al punto 1.2.4, lettera d), deve essere realizzata con il coinvolgimento di tutti coloro che hanno prestato la propria opera presso l'impresa sociale,
sia a titolo professionale sia a titolo volontario, secondo metodologie che vanno adattate alla dimensione e alla tipologia dell'impresa stessa.
    1.5. Di quanto realizzato ai sensi dei punti 1.3 e 1.4, ivi incluse le motivazioni che vi hanno condotto, si dà conto nel bilancio sociale, ai sensi del punto 1.2.1.
   2. Pubblicità.
   2.1. Il bilancio sociale viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi sociali congiuntamente al bilancio di esercizio.
   2.2. Il bilancio sociale viene depositato per via telematica presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione. L'impresa sociale dà ampia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione, sia cartacei sia telematici.