Libro V
Del lavoro
Titolo V
Delle società
Capo I
Disposizioni generali
Art. 2247.
Contratto di società.
Con il contratto di società due
o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di
una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Art. 2248.
Comunione a scopo di godimento.
La comunione costituita o
mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata
dalle norme del titolo VII del libro III.
Art. 2249.
Tipi di società.
Le società che hanno per
oggetto l'esercizio di una attività commerciale devono costituirsi
secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.
Le società che hanno per
oggetto l'esercizio di una attività diversa sono regolate dalle
disposizioni sulla società semplice a meno che i soci abbiano voluto
costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi
III e seguenti di questo titolo.
Sono salve le disposizioni
riguardanti le società cooperative e quelle delle leggi speciali che
per l'esercizio di particolari categorie di imprese prescrivono la
costituzione della società secondo un determinato tipo.
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